Decreto legislativo 28.02.2000, n. 81
1. L'utilizzo nelle attività di cui all'articolo 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attività compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore giornaliere, un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili.
2. La durata della prestazione, a decorrere dal 1° maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il restante 50 per cento è corrisposto dall'ente utilizzatore.
Vedi ora art. 65 d.lgs. 26.03.2001, n. 151.
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