IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 28.02.2000, n. 81

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. (G.U. 07.04.2000, n. 82)

Art. 4 - Disciplina della prestazione in attività socialmente utili 1

1. L'utilizzo nelle attività di cui all'articolo 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attività compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore giornaliere, un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili.

2. La durata della prestazione, a decorrere dal 1° maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il restante 50 per cento è corrisposto dall'ente utilizzatore.

1

Vedi ora art. 65 d.lgs. 26.03.2001, n. 151.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.