Decreto legislativo 28.02.2000, n. 81
1. Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deliberano:
a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;
b) le attività espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di quelle indicate nell'articolo 3;
c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attività da svolgere;
d) la località e la sede di svolgimento delle attività;
e) la durata dell'attività così come disciplinata dall'articolo 4 del presente decreto;
f) le modalità organizzative delle attività;
g) l'eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico;
h) le forme assicurative attivate;
i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;
l) l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;
m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti al sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. In caso di mutamento di attività ovvero di con
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