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Decreto legislativo 28.02.2000, n. 81

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. (G.U. 07.04.2000, n. 82)

Art. 7 - Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile

1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.

2. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è, altresì, riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che può essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa utilizzatrice ed è riconosciuto alla società fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.

5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri benefici e

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