Decreto legislativo 28.02.2000, n. 81
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ivi compresi quelli che usufruiscono dei trattamenti previdenziali, vengono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, decadono dai benefici previsti dal presente decreto legislativo e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili qualora:
a) rifiutino l'assunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza, di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6;
b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7, comma 12, lettera a);
c) rifiutino l'avviamento a selezione effettuato dai servizi per l'impiego competenti o da agenzie private convenzionate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o con le regioni o con le province, su richiesta dei datori di lavoro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore a tre mesi.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, i responsabili dell'attività di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e al servizio per l'impiego territorialmente competente i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno rifiutato l'offerta di lavoro o che non si siano presentati ai colloqui di selezione o alle attività formative. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, dandone comunicazione agli interessati.
4. Avverso gli atti relativi ai benefici e all'assegno di cui al presente decreto legislativo è ammess
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