D.M. Pubblica istruzione 24.02.2000, n. 49
1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art. 1 devono essere conformi a quanto previsto all'art. 12 del D.P.R. 23.7.98, n. 323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.
2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.
3. Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base di quanto indicato al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame.
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