IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Pubblica istruzione 24.02.2000, n. 49

Decreto ministeriale concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi. (G.U. 24.03.2000, n. 70)

Art. 2 - Valutazione

1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art. 1 devono essere conformi a quanto previsto all'art. 12 del D.P.R. 23.7.98, n. 323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.

2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.

3. Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base di quanto indicato al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.