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D.M. Pubblica istruzione 24.02.2000, n. 49

Decreto ministeriale concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi. (G.U. 24.03.2000, n. 70)

Art. 3 - Aspetti procedurali

1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

2. A norma dell'art. 12 comma 3 del Regolamento, le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale atto previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.

3. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciata, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento. Tali certificazioni, in ogni caso, devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione.

4. Le certificazioni in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione.

5. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15.5.2000 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.

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