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Ordinanza MPI 02.02.2000, n. 26

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Titolo I - Disposizioni comuni

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Il personale dirigente scolastico deve presentare le domande di trasferimento e di passaggio direttamente al Provveditore della provincia ove ha sede la scuola di titolarità, entro il termine fissato dal precedente art.2, a mezzo raccomandata o consegna a mano. Ai fini della tempestività della presentazione delle domande fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante o la ricevuta con la data dell'avvenuta consegna all'ufficio del Provveditorato agli Studi. I dirigenti scolastici devono presentare le domande in conformità del modulo domanda (allegato A per i trasferimenti, allegato B per i passaggi), secondo le istruzioni esplicative contenute negli allegati C e D. In caso di esonero dagli obblighi di istituto il dirigente potrà presentare domanda tramite l'ufficio ove presti servizio o svolga l'attività.

2. Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio al Provveditore agli Studi della provincia di titolarità, espressamente delegato alla valutazione delle domande stesse, e deve presentarle al capo d'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio, salvo quanto previsto dai successivi commi.

3. Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenterà la domanda di trasferimento al capo dell'istituto di titolarità. Il medesimo che non abbia sede di titolarità presenterà la domanda previo visto del capo dell'ufficio ove presta effettivamente servizio, direttamente al Provveditore agli Studi della provincia di appartenenza entro il termine di cui al precedente art. 2.

4. Il personale destinato all'estero potrà presentare domanda di mobilità

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