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Ordinanza MPI 02.02.2000, n. 26

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Titolo I - Disposizioni comuni

Art. 6 - Pubblicazione del movimento

1. I trasferimenti e passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono pubblicati dal Provveditore con proprio decreto entro le date stabilite dal precedente art. 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all'albo dell'ufficio del Provveditorato con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o istituto di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze. In particolare, per gli assistenti tecnici, saranno riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.

2. I trasferimenti ed i passaggi dei dirigenti scolastici sono disposti dai competenti direttori generali e dal capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica, sulla base della valutazione delle domande effettuate secondo i criteri contenuti nella presente ordinanza, entro il termine fissato nel precedente art.2. I Provveditori agli Studi dopo aver ricevuto comunicazione della avvenuta conclusione delle operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi, provvedono all'immediata affissione all'albo dei movimenti effettuati.

3. Al personale che ha conseguito il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola dove è titolare. Tale comunicazione viene inviata per conoscenza, qualora trattasi di personale proveniente da altra provincia, al Provveditore agli Studi di provenienza.

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