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Ordinanza MPI 02.02.2000, n. 26

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Titolo I - Disposizioni comuni

Art. 7 - Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio gli interessati possono proporre ricorso gerarchico, in carta semplice, al M.P.I. Dir. Gen. e Ispettorato competenti nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione all'albo del movimento. Il ricorrente invierà, entro gli stessi termini, copia del ricorso al Provveditore a cui è stata indirizzata la domanda di movimento. Per il personale A.T.A. è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione provinciale costituito, a norma dell'art.549 del D.L.vo n. 297/94 presso il Provveditorato della provincia alla quale si riferisce la richiesta di trasferimento. Il ricorso può vertere anche su questioni oggetto del reclamo di cui ai successivi artt. 10, 14, 27 e 35.

2. I ricorsi debbono contenere l'esatta indicazione dell'organo cui vengono diretti, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione, gli estremi della notifica agli eventuali controinteressati.

3. I ricorsi si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il ricorso sia presentato direttamente al Provveditore agli Studi, questi ne rilascia ricevuta.

4. I ricorrenti hanno facoltà di prendere visione, entro i termini di cui al precedente comma primo, degli atti in base ai quali i movimenti sono disposti.

5. La notifica del ricorso ai controinteressati è fatta a mezzo di ufficiale giudiziario o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il ricorrente non possa venire a conoscenza del

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