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Ordinanza MPI 02.02.2000, n. 26

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Titolo I - Disposizioni comuni

Art. 8 - Fascicolo personale

1. A norma dell'art. 27 della legge 31.12.1996 n.675 e successive modifiche ed integrazioni i dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati nelle operazioni solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle relative procedure; i medesimi dati potranno essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 27. Per quanto attiene alla gestione dei dati personali particolari, si rammentano i principi generali definiti dal recente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 recante disposizioni integrative della legge 31.12.1996, n. 675, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici. Tali principi rilevano con riferimento:

- alle modalità del trattamento "atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato" (art.2).

- al tipo dei dati trattati "essenziali per svolgere attività istituzionali..." (art.3)

- alle operazioni eseguibili "strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito..." (art.4).

2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti, compresi quelli in possesso delle direzioni didattiche, sono trasmessi, a cura del Provveditore agli Studi della provincia di provenienza, a quello della provincia di destinazione entro il 31 agosto.

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