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Ordinanza MPI 02.02.2000, n. 26

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Titolo II - Personale dirigente scolastico

Art. 10 - Adempimenti dei provveditorati agli studi

1. Sulle domande di trasferimento e/o di passaggio e su ciascun documento allegato, sarà apposto il timbro a calendario, previa verifica che gli atti inviati per posta siano stati inoltrati all'ufficio postale accettante entro il termine prescritto.

2. Il competente ufficio scolastico provinciale, verificato che le domande, sia di trasferimento che di passaggio, sono state redatte in conformità degli appositi moduli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, accerterà l'esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella elencata.

3. Tutti i dirigenti scolastici titolari di istituti oggetto di provvedimenti di dimensionamento sono tenuti a presentare domanda di trasferimento, compilando la sezione "e" del modulo domanda, concernente la situazione di perdente posto. Il competente ufficio accerterà che il punteggio indicato, relativo a tale posizione, corrisponda a quello con cui il dirigente scolastico é stato incluso nelle graduatorie di cui all'art. 17 del contratto sulla mobilità del personale della scuola. Tali graduatorie sono pubblicate all'albo del provveditore agli studi entro 15 giorni dal termine fissato per l'acquisizione delle domande di mobilità.

4. Prima di procedere alla valutazione dovrà essere verificato - nel caso siano state espresse preferenze per scuola con lingua di insegnamento diversa dall'italiano - il possesso dei requisiti specifici di accesso previsti dalla vigente normativa. Ove tale verifica dovesse avere esito negativo, le relative preferenze dovranno essere annullate.

5. Il provveditore a

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