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Ordinanza MPI 02.02.2000, n. 26

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Titolo II - Personale dirigente scolastico

Art. 9 - Indicazione delle preferenze

1. Gli aspiranti al trasferimento o al passaggio possono esprimere, nell'apposita sezione del modulo domanda, fino a 15 preferenze. Le preferenze potranno essere del seguente tipo:

a) circolo, scuola o istituto;

b) distretto;

c) comune;

d) provincia.

2. Le indicazioni di una delle preferenze contrassegnate con le lettere b, c e d dà la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, tutte le istituzioni scolastiche ubicate rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia.

3. Le preferenze, sia a livello di singola scuola, come a livello di distretto, comune, provincia debbono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati, e comunque disponibili presso ciascun provveditorato agli studi. La denominazione ufficiale, che é costituita sia per le scuole che per i distretti, i comuni, le province da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, comprensiva cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro e il codice prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima verrà considerata come non espressa, salvo reclamo.

4. Le preferenze, che possono riferirsi anche a più province, saranno elencate nell'ordine prescelto dall'aspirante utilizzando, indifferentemente, uno o più dei tipi di indicazione previsti (scuole, distretti, comuni, province). L'aspirante al trasferimento e/o al passaggio é tenuto a barrare le righe non utilizzate della sezione f de

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