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Ordinanza MPI 02.02.2000, n. 26

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Titolo III - Personale docente

Capo I - Disposizioni generali e comuni

Art. 14 - Adempimenti dei dirigenti scolastici e dei provveditori agli studi

1. Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, saranno trasmesse, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella elencata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione dai capi d'istituto ai provveditorati agli studi da cui dipendono le scuole alle quali i medesimi capi d'istituto sono preposti 1 , salvo quanto successivamente previsto per i docenti in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici, nel qual caso le domande devono essere trasmesse al provveditore della provincia di titolarità dell'aspirante al trasferimento.

2. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie saranno trasmesse dai capi d'istituto ai provveditori, entro gli stessi termini, con plico a parte.

3. Entro i termini, stabiliti nelle disposizioni che precedono, sempre con plico a parte, il preside provvederà a trasmettere al Provveditore le schede relative ai docenti in servizio nell'istituto titolari su posti di dotazione organica provinciale, debitamente compilate, per la formulazione della apposita graduatoria.

4. Le domande valutate, ai fini della conseguente graduatoria, dovranno essere trasmesse al sistema informativo del M.P.I. secondo le istruzioni operative che verranno inviate.

5. Il Provveditore, mano a mano che ricev

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