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Ordinanza MPI 02.02.2000, n. 26

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Titolo III - Personale docente

Capo II - Disposizioni specifiche

Art. 16 - Posti dell'organico funzionale nella scuola materna

1. I posti dell'organico funzionale di scuola materna (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno) sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L'organico funzionale assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l'indicazione della scuola alla quale è amministrativamente assegnato l'organico funzionale medesimo ovvero mediante l'indicazione di una preferenza sintetica che comprenda tale scuola.

2. Ai fini dei trasferimenti e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a singole scuole con posti di ruolo speciale che non siano sede di organico funzionale così come previsto dall'art. 19 del Contratto sulla mobilità.

3. Il personale titolare dell'organico funzionale viene assegnato alle scuole ed alle attività dal dirigente scolastico secondo i criteri e le modalità indicate nell'art. 25 del Contratto sulla mobilità. Avverso tale assegnazione è previsto, entro 10 giorni, il reclamo dell'interessato al Provveditore agli Studi, esclusivamente per l'eventuale inosservanza, da parte del dirigente scolastico, dei criteri sopra richiamati. Entro i 10 giorni successivi il Provveditore decide in merito al reclamo.

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