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Ordinanza MPI 02.02.2000, n. 26

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Titolo III - Personale docente

Capo II - Disposizioni specifiche

Art. 19 - Unificazioni di istituzioni scolastiche

1. Nel caso in cui i piani di dimensionamento della rete scolastica previsti dal D.P.R. n. 233/98 realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, come previsto nell'art. 26, comma 1 lettera a) punto I) del Contratto sulla mobilità, si dà luogo ad un'unica sede di organico nella quale:

a) tutti i docenti titolari delle istituzioni medesime acquisiscono la titolarità prima delle operazioni di mobilità;

b) verranno formulate le graduatorie dei perdenti posto contenenti tutti i docenti di cui alla lettera a) del presente comma.

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