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Ordinanza MPI 02.02.2000, n. 26

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Titolo IV - Personale educativo

Art. 24 - Adempimenti dei capi di istituto e dei provveditori agli studi

1. Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, saranno trasmesse, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione dai capi d'istituto ai provveditorati agli studi da cui dipendono gli istituti ai quali i medesimi capi d'istituto sono preposti, salvo quanto successivamente previsto per gli istitutori in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici, nel qual caso le domande devono essere trasmesse al provveditore della provincia di titolarità dell'aspirante al trasferimento.

2. Le domande di trasferimento degli istitutori in soprannumero e le relative graduatorie saranno trasmesse dai capi d'istituto ai provveditorati, entro gli stessi termini, con plico a parte.

3. I provveditori agli studi procederanno alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.

4. I provveditori agli studi, valutate le domande, tratterranno quelle dirette ad ottenere il movimento nell'ambito della rispettiva provincia mentre invieranno agli altri provveditori agli studi le domande di movimento in provincia diversa.

5. Il provveditore agli studi, mano mano che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza e preferenza, comunicando all'istit

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