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Ordinanza MPI 02.02.2000, n. 26

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Titolo V - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Capo I - Disposizioni generali

Art. 26 - Avvertenze e termini per le operazioni di mobilità

1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano al personale A.T.A., sia appartenente al ruolo provinciale ivi compreso il personale trasferito dagli Enti Locali sia, nei limiti previsti dal Contratto sulla mobilità, a quello appartenente al ruolo nazionale di accademie e conservatori, che risulti di ruolo alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche se il provvedimento formale sia ancora in corso di emanazione.

2. Le sezioni associate, (ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) - che, come é noto, sono poste in comune diverso da quello in cui é ubicata la sede centrale della scuola - costituiscono parte integrante della scuola stessa.

Pertanto gli assistenti tecnici, gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici che ottengono il trasferimento in una scuola possono, con provvedimento del preside, essere assegnati a prestare servizio in una sezione associata, secondo i criteri indicati contratto collettivo nazionale decentrato concernente le utilizzazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Vengono considerate autonome, ai soli fini dei trasferimenti, soltanto le sezioni associate poste in provincia diversa da quella in cui é ubicata la sede centrale.

Nell'ipotesi di unificazione tra istituti di tipologia diversa, gli assistenti tecnici possono partecipare al trasferimento per i posti della sezione associata di tipologia diversa da quella dell'istituto principale, esprimendo come preferenza, il codice dell'istituto

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