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Ordinanza MPI 02.02.2000, n. 26

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Titolo V - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Capo II - Adempimenti amministrativi

Art. 32 - Graduatorie personale perdente posto: adempimenti dei provveditori agli studi e dei capi d'istituto

1. Le graduatorie, di cui all'art. 54, comma 2, del Contratto sulla mobilità, per il responsabile amministrativo, sono redatte dai provveditori agli studi e formulate d'intesa dai capi d'istituto delle scuole coinvolte nei provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica. Tali graduatorie verranno affisse dai capi d'istituto delle istituzioni scolastiche predette, i quali inviteranno formalmente tutti i responsabili amministrativi coinvolti nell'operazione di unificazione, ancorchè non perdenti posto, a presentare domanda, come previsto dall'art. 54, comma 1, del Contratto sulla mobilità.

2. Per tutto il restante personale A.T.A., i capi di istituto, formulate le graduatorie di cui all'articolo 55 del Contratto, le affiggeranno immediatamente all'albo insieme alla comunicazione del provveditorato agli studi contenente la nuova dotazione organica e notificheranno agli interessati la loro posizione di perdente posto, invitandoli formalmente a presentare domanda di movimento.

I dirigenti scolastici delle istituzioni soggette ad unificazione provvedono alla formulazione delle graduatorie della propria istituzione (distinta per profili) e previa intesa con i dirigenti delle istituzioni coinvolte nello stesso processo di dimensionamento redigeranno la graduatoria unificata ( distinta per ciascuno dei profili), di cui all'articolo 55 comma 6 del Contratto.

La graduatoria unificata verrà affissa dai capi d'istituto all'albo delle istituzioni scolastiche predette. I dirigenti n

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