Ordinanza MPI 02.02.2000, n. 26
Titolo V - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Capo II - Adempimenti amministrativi
1. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi, i provveditori agli studi provvederanno alle relative comunicazioni ai sottoindicati uffici:
- alla scuola o istituto di provenienza;
- alla scuola o istituto di destinazione;
- alla locale direzione provinciale del tesoro;
- al provveditore agli studi e alla direzione provinciale del tesoro della provincia di provenienza, se trattasi di trasferimento da altra provincia.
2. I capi degli istituti dove il personale trasferito dovrà assumere servizio dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare agli interessati il trasferimento e l'avvenuta assunzione in servizio al provveditore agli studi e alla competente direzione provinciale del tesoro.
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