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Ordinanza MPI 04.02.2000, n. 31

_. (G.U. 27.04.2000, n. 97)

Art. 13 - Riunione preliminare

1. Il presidente, per garantire la funzionalità della commissione in tutto l'arco dei lavori, può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari sia esterni che interni.

2. Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario della commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione.

3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: Un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito dal Provveditore agli studi per incompatibilità.

4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Provveditore di studi di competenza, il quale provvederà al necessario spostamento.

Il Provveditore agli studi provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga sostituzione.

Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopra descritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.

5. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive la commissione prende in esame gli atti e i document

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