Ordinanza MPI 04.02.2000, n. 31
_. (G.U. 27.04.2000, n. 97)
1. L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione.
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni valgono le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e 13.
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