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Ordinanza MPI 04.02.2000, n. 31

_. (G.U. 27.04.2000, n. 97)

Art. 5 - Presentazione delle domande

1. I candidati esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 1998 previsto dal Regolamento. La domanda deve essere stata corredata, oltre che da ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, da apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 403/98, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere corredata, altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche.

2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art.3, comma 3, e quella relativa alla frequenza dei corsi di esercitazioni didattiche, di tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro e non oltre il 31.5.2000.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.

4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente dai Provveditori e limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2000, previsto dal Regolamento. I Provveditori danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.

5. Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per co

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