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Ordinanza MPI 04.02.2000, n. 31

_. (G.U. 27.04.2000, n. 97)

Art. 9 - Crediti formativi

1. Per l'anno scolastico 1999/2000, valgono le disposizioni di cui all'apposito Decreto Ministeriale previsto dall'art. 12 del Regolamento.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15.05.2000 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 403/1998, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.

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