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CCND 27.01.2000

Testo coordinato del Contratto collettivo decentrato nazionale sottoscritto il 21.12.2001 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2002/2003, integrato con l'articolato, relativo al predetto personale, del Contratto integrativo nazionale per la mobilità nell'a.s. 2000/2001 sottoscritto il 27 gennaio 2000 e modificato con il Contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilità del medesimo personale per l'a.s. 2001/2002 sottoscritto il 18 gennaio 2001.

Titolo II - Sezione personale docente

Capo III - Perdenti posto

Art. 30 - trattamento dei perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado ed artistica

a) docenti titolari sull'organico sede degli istituti

1. L'insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sul proprio organico sulla base della graduatoria formulata dal capo d'istituto ai sensi del presente contratto, può partecipare ai trasferimenti a domanda, se non ha espresso l'opzione di cui al comma 7 del precedente art. 29.

2. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento.

3. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.

4. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui al Titolo I, art. 9- sistema delle precedenze -

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