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CCND 27.01.2000

Testo coordinato del Contratto collettivo decentrato nazionale sottoscritto il 21.12.2001 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2002/2003, integrato con l'articolato, relativo al predetto personale, del Contratto integrativo nazionale per la mobilità nell'a.s. 2000/2001 sottoscritto il 27 gennaio 2000 e modificato con il Contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilità del medesimo personale per l'a.s. 2001/2002 sottoscritto il 18 gennaio 2001.

Titolo III - Sezione personale educativo

Art. 45 - Destinatari

1 Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell'art. 4 ter della L. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per non più di tre provincie oltre a quella di titolarità.

2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più di una provincia devono essere presentate congiuntamente tante domande quante sono le province richieste secondo le modalità stabilite dall'O.M. Della domanda riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

3. In caso di presentazione di più domande di trasferimento prevale il tipo di movimento richiesto prioritariamente.

4. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizioni.

5. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467 del D.Lvo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'art.468 del D.Lvo n.297/94. L'ufficio territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale a norma dell'art.469 del D.Lvo n. 297/94.

7. Le domande prodotte oltre i termini st

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