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CCND 27.01.2000

Testo coordinato del Contratto collettivo decentrato nazionale sottoscritto il 21.12.2001 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2002/2003, integrato con l'articolato, relativo al predetto personale, del Contratto integrativo nazionale per la mobilità nell'a.s. 2000/2001 sottoscritto il 27 gennaio 2000 e modificato con il Contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilità del medesimo personale per l'a.s. 2001/2002 sottoscritto il 18 gennaio 2001.

Titolo III - Sezione personale educativo

Art. 46 - Individuazione degli istitutori perdenti posto

1. Qualora, a seguito della revisione degli organici, si sia riscontrata nell'istituto la necessità di procedere alla soppressione di posto in organico, l'ufficio territorialmente competente predispone i relativi atti formali con decorrenza dal nuovo anno scolastico e ne dà immediata comunicazione ai capi d'istituto interessati perché la portino a conoscenza di tutti gli istitutori titolari nell'istituto in cui è prevista tale soppressione, mediante affissione all'albo della direzione.

2. In caso di trasformazione del convitto in solo semiconvitto si procederà alla individuazione di eventuale personale in soprannumero mediante la compilazione di apposita graduatoria.

3. L'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per i ruoli degli istitutori e per i ruoli delle istitutrici. Pertanto la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto è compensata dalla eventuale disponibilità sull'altra tipologia, limitatamente ai posti costituiti con sola semiconvittualità.

4. Il capo d'istituto competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica - alla formazione e pubblicazione all'albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo di identificare gli istitutori in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati , i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968. Il capo d'istituto fo

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