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CCND 27.01.2000

Testo coordinato del Contratto collettivo decentrato nazionale sottoscritto il 21.12.2001 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2002/2003, integrato con l'articolato, relativo al predetto personale, del Contratto integrativo nazionale per la mobilità nell'a.s. 2000/2001 sottoscritto il 27 gennaio 2000 e modificato con il Contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilità del medesimo personale per l'a.s. 2001/2002 sottoscritto il 18 gennaio 2001.

Titolo III - Sezione personale educativo

Art. 48 - Passaggi relativi ai ruoli ordinari e speciali degli istitutori

1. Gli istitutori dei convitti per sordomuti, che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali ordinari del personale educativo. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli istitutori appartenenti ai ruoli provinciali ordinari che siano forniti del prescritto titolo di specializzazione. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti degli istitutori appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.

2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1. Per i predetti passaggi è valido il titolo di specializzazione bivalente.

3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in conformità all'apposito modello (allegato b) - all'ufficio scolastico provinciale della provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili.

4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per una sola provincia.

5. L'elenco nominativo degli istitutori che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo dell'ufficio territorialmente competente alla data prevista dall'O.M..

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