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CCND 27.01.2000

Testo coordinato del Contratto collettivo decentrato nazionale sottoscritto il 21.12.2001 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2002/2003, integrato con l'articolato, relativo al predetto personale, del Contratto integrativo nazionale per la mobilità nell'a.s. 2000/2001 sottoscritto il 27 gennaio 2000 e modificato con il Contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilità del medesimo personale per l'a.s. 2001/2002 sottoscritto il 18 gennaio 2001.

Titolo IV - Sezione personale A.T.A.

Capo III - Perdenti posto

Art. 55 - Dimensionamento della rete scolastica individuazione del restante personale soprannumerario

1. Il personale individuato soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento che verrà esaminata prima di procedere ad un eventuale trasferimento d'ufficio. Nel caso abbia espresso la volontà del mantenimento della sede di cui al comma 5 del precedente art. 50 è tenuto a presentare la dichiarazione di perdente posto.

2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l'avvertenza che detto personale, nel compilare la domanda, dovrà precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel caso che perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si darà corso al trasferimento qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità. In caso di accoglimento della domanda condizionata il personale si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità. Le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui al Titolo I, art. 9 - sistema delle precedenze - punto II) viene riconosciuto al personale trasferito in quanto soprannumer

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