Circolare P.C.M. - D.F.P. 11.01.2000, n. 1
Disposizioni in materia di individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali delle amministrazioni e di conseguente soppressione degli organismi non indispensabili (art. 41, comma 1, della legge 2 dicembre 1997, n. 449). (G.U. 20.01.2000, n. 15)
La legge 25 dicembre 1997, n. 449, all'art. 41, comma 1, nell'ambito delle misure di razionalizzazione e di recupero dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, attribuisce all'organo di direzione politica la responsabilità di individuare con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con le funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione di fini istituzionali dell'Amministrazione o dell'ente interessato, tutti gli altri organismi collegiali non individuati risultando ope legis soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento (con attribuzione delle relative funzioni all'ufficio che riveste pienamente competenza in materia).
Considerato che la finalità della norma è diretta a conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, si richiama l'attenzione degli organi di direzione politica sulla esigenza di una sollecita e rigorosa valutazione della reale necessità degli organi collegiali ai fini della emanazione, entro il 30 giugno del corrente anno, del provvedimento positivo di individuazione.
Si sottolinea che, ovviamente, il provvedimento potrà essere emanato anche con rilevante anticipo rispetto al termine ordinatorio del 30 giugno e che l'ambito di applicazione della norma riguarda tutti gli organi collegiali, anche se previsti da norme primarie o secondarie, e anche se istituiti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 449/1997.
Il provvedimento di individuazione degli organi ritenuti indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione - con la conseguente soppressione, con decorrenza dal mese successivo all'entrata in vigore del provvedimento, degli organi non ritenuti indispensabili - richiede una approfondita istruttoria circa la necessità di conservare presso l'amministrazione l'organo c
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