Comunicazione MPI MPI 24.01.2000
Legge n. 440/1997 - Progetto Lingue 2000. Certificazione esterna.
1. Premessa
Con la presente nota vengono delineate le modalità di accesso alle certificazioni esterne degli esiti di apprendimento degli allievi come indicato nella CM 197/99 (punto 3 - finanziamenti).
Per certificazione internazionale si intende un attestato comprovante il livello di competenza comunicativa e linguistica conseguito dagli alunni e rilasciato da enti accreditati e riconosciuti a livello internazionale.
Gli enti certificatori, nella quasi totalità, attestano esiti che si riferiscono ai livelli di competenza indicati nel Quadro comune europeo di riferimento, redatto dal Consiglio d'Europa, che convenzionalmente constano di tre blocchi a loro volta articolati ciascuno su due livelli (vedi la scala globale di riferimento riportata a pag. 13 del progetto Lingue 2000 e qui acclusa - All. A ).
La certificazione esterna oltre a costituire credito formativo spendibile nella scuola anche per gli esami di stato, è altresì riconosciuta fuori dai confini nazionali, in ambito lavorativo e di studio. Essa realizza un "valore aggiunto" alla valutazione interna e sottopone il progetto sperimentale ad una verifica esterna al sistema scolastico sulle reali competenze comunicative che gli allievi acquisiscono al termine dei diversi segmenti del percorso formativo.
Nell'ottica dell'autonomia, quindi, la certificazione esterna vuole fornire un servizio aggiuntivo, offerto dalla scuola, di cui gli alunni potrebbero usufruire privatamente, ma in termini più onerosi.
Resta inteso che è compito primario delle istituzioni scolastiche procedere ad una valutazione propria degli esiti degli allievi con il riferimento, per le lingue straniere, a descrittori di competenze chiari e condivisi (cfr. la scala globale di riferimento del quadro comune del Consiglio d'Europa). Ciò consente di avviare un processo di riconoscimento di crediti relativi alle attività svol
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