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Lettera circolare MPI 04.01.2000, prot. n. 3280/10

Congedo per adozione o affidamento preadottivo.

Si riscontra la vs. nota n. 38783/1999 con la quale si chiede a questo Dipartimento l'avviso interpretativo concernente l'art. 39 quater comma 1 lett. c della legge n. 476/1999.

Specificatamente si richiede a quale istituto, il congedo indicato in oggetto possa essere assimilato; viene prospettata inoltre nel quesito la problematica riguardante il trattamento economico da riconoscere al dipendente in corrispondenza di tale permesso.

Al riguardo, preme precisare che l'istituto giuridico in argomento non deve essere assimilato ad alcun altra fattispecie essendo previsto da una specifica disposizione a legge.

Per quanto attiene il trattamento economico, si evidenzia che la stessa legge (all'art. 31 co. 3° lett. n) dispone che detti periodi di astensione dal lavoro siano da ritenersi non retribuiti.

Infine, in ordine alla concedibilità del permesso ad entrambi i genitori sembra potersi sostenere che la norma nulla opponga a tale possibilità, quando la contemporanea permanenza dei suddetti sia richiesta ai fini dell'adozione nello Stato straniero.

 

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