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Parere Consiglio di Stato - Sezione II 26.01.2000, n. 2416

Applicazione dell'art. 514 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297. Revoca istanze di utilizzazione in compiti diversi da quelli istituzionali.

Vista la relazione in data 14 dicembre 1999 pervenuta il 29 dicembre successivo con cui il Ministero della P.I. chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore;

Premesso

L'Amministrazione, nella sua relazione, prevedeva che l' art. 514 del D.L.vo n. 297/1994 , al primo comma, la possibilità per il personale docente del comparto scuola, di essere utilizzato a domanda, in compiti diversi da quelli istituzionali, mentre al terzo comma, prevedeva che tale personale, pur se collocato fuori ruolo, potesse essere utilizzato dall'Amministrazione, compatibilmente con le condizioni di salute, in supplenze temporanee di breve durata. Il citato art. 514 è stato successivamente disapplicato dall'art. 2 del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 e la materia è attualmente regolata dall'art. 21 del suddetto Contratto e dai criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale) in base alla nuova normativa la possibilità di essere utilizzati in supplenze temporanee non è stata contemplata e, conseguentemente, l'Amministrazione, una volta disposto il collocamento fuori ruolo per sé temporanea, dei suddetti atti e ciò nell'ottica dell'avvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro.

Dall'entrata in vigore della legge 8/8/1995, n. 335, hanno cominciato tuttavia a porsi alcuni problemi per i quali l'Amministrazione reputa opportuno acquisire il parere di questo Consiglio.

La suddetta legge n. 335/1995, infatti, mentre per un verso, ha ulteriormente innalzato il limite minimo per conseguire il diritto a pensione (art. 1, commi 26 e 27), per altro verso ha salvaguardato (art. 1, comma 32) la previgente normativa relativa alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica (art. 512 del D.L.vo n. 297), per ef

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