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Circolare MPI 15.06.2000, n. 163

Legge 10.3.2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". Prime indicazioni applicative.

Le norme dettate per la parità scolastica dalla legge 10.3.2000, n. 62 richiedono una applicazione immediata, ai fini della quale si forniscono le indicazioni di seguito articolate per paragrafi.

• Note introduttive sulla parità scolastica

• La parità per le istituzioni scolastiche già "riconosciute" (scuole materne autorizzate, elementari parificate, secondarie legalmente riconosciute o pareggiate)

• La parità per le istituzioni scolastiche non "riconosciute"

• Riconoscimento legale in regime transitorio

• Indicazioni finali.

1. Note introduttive sulla parità scolastica

1.1 La definizione di scuola paritaria, gestita da Enti diversi dallo Stato, da privati e da persone giuridiche appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, da Enti religiosi italiani o da Enti religiosi stranieri dipendenti dalla S. Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia, si estende a tutta la fascia dell'istruzione.

La scuola paritaria svolge un servizio pubblico, improntato ai principi costituzionali ed è aperta a tutti. Il progetto educativo identifica la singola scuola esprimendo l'eventuale orientamento culturale e/o religioso. Il piano dell'offerta formativa determina il curricolo obbligatorio per gli alunni (nella quota definita a livello nazionale e nella quota riservata) e programma le attività extracurricolari.

Il riconoscimento della parità esige che il servizio scolastico erogato corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia.

All'Amministrazione scolastica compete l'accertamento del possesso originario e della permanenza dei requisiti elencati all'art.1 comma 4 della legge e delle condizioni di esercizio del servizio pubblico di c

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