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Deliberazione Corte dei conti 16.06.2000, n. 14

Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (G.U. 06.07.2000, n. 156)

Art. 2 - Le sezioni regionali di controllo

1. È istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una sezione regionale di controllo con sede nel capoluogo.

2. Le sezioni regionali esercitano, ai sensi dell'art. 3, commi 4,5 e 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e loro enti strumentali ai fini di referto ai consigli regionali, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, delle università e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione. Il controllo comprende la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari.

3. Le sezioni regionali esercitano, ai sensi delle vigenti disposizioni, il controllo di legittimità su atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.

4. Il controllo sulla gestione di cui ai commi 2 e 3, comprende, in applicazione dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le verifiche sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.

5. Ciascuna sezione regionale è composta da un presidente di sezione che la presiede e da almeno tre magistrati assegnati dal consiglio di presidenza, cui il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito delle indagini di controllo sulla gestione alla sezione regionale che delibera le relazioni e assume le altre determinazioni di cui all'art.3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

6. Il presidente della sezione attribuisce gli incarichi relativi all'istruttoria degli atti soggetti a con

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