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Deliberazione Corte dei conti 16.06.2000, n. 14

Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (G.U. 06.07.2000, n. 156)

Art. 4 - Gli uffici di controllo di legittimità su atti

1. Il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato è esercitato, secondo i moduli procedimentali definiti dall'art. 24 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonché dall'art. 3, comma 11, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da magistrati assegnati dal consiglio di presidenza ai seguenti uffici:

a) ufficio di controllo sui ministeri istituzionali;

b) ufficio di controllo sui ministeri economico-finanziari;

c) ufficio di controllo sui ministeri delle attività produttive;

d) ufficio di controllo sui ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio;

e) ufficio di controllo sui ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali.

2. L'ufficio di controllo sui ministeri istituzionali esercita il controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della giustizia, della difesa e degli affari esteri. L'ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari esercita il controllo sugli atti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, bilancio e programmazione economica, nonché sugli atti relativi al trattamento di quiescenza del personale civile e militare. L'ufficio di controllo sui ministeri delle attività produttive esercita il controllo sugli atti dei Ministeri dell'industria, commercio ed artigianato, del commercio estero, delle comunicazioni e delle politiche agricole e forestali. L 'ufficio di controllo sui ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio esercita il controllo sugli atti dei Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'ambiente. L'ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali esercita il controllo sugli atti dei Minister

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