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Deliberazione Corte dei conti 16.06.2000, n. 14

Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (G.U. 06.07.2000, n. 156)

Art. 6 - Le sezioni riunite in sede di controllo

1. Le sezioni riunite in sede di controllo oltre a svolgere le attività di programmazione di cui all'art. 5:

a) deliberano sul rendiconto generale dello Stato e riferiscono annualmente al Parlamento sulla finanza pubblica ai sensi, e con le formalità della giurisdizione contenziosa, degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Deliberano sulla regolarità del rendiconto generale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione autonoma Friuli- Venezia Giulia;

b) svolgono le funzioni di cui all'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni in materia di certificazione dei contratti collettivi;

c) esercitano le funzioni di cui all'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di copertura finanziaria delle leggi;

d) riferiscono al Parlamento in tema di costo del lavoro, di analisi generali di finanza pubblica relative a specifici temi intersettoriali, e su ogni altra materia per la quale la legge preveda uno specifico referto delle sezioni riunite;

e) deliberano ai sensi dell'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche con riguardo alle richieste conseguenti a rifiuto di visto da parte delle sezioi1i regionali di controllo.

4 Le sezioni riunite deliberano sulle questioni di competenza in materia di controllo.

3. Le sezioni riunite in sede di controllo sono presiedute dal Presidente della Corte, coadiuvato da due presidenti di sezione e sono composte, in deroga all'art. 4 del decreto-legge 23 otto

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