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Deliberazione Corte dei conti 16.06.2000, n. 14

Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (G.U. 06.07.2000, n. 156)

Art. 7 - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

1. La sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato è presieduta da un presidente di sezione ed è composta dai magistrati assegnati dal consiglio di presidenza agli uffici di cui all'art. 8.

2. La sezione opera suddivisa in due collegi. Il primo collegio delibera sulle gestioni delle attività dei Ministeri istituzionali ed economico-finanziari. Il secondo collegio delibera sulle gestioni delle attività dei Ministeri delle attività produttive, delle infrastrutture ed assetto del territorio, dei servizi alla persona e dei beni culturali. Le gestioni statali non direttamente imputabili ai ministeri sono ripartite tra i collegi in relazione alla materia trattata.

3. Il presidente della sezione può, con riguardo alla natura degli affari, convocare adunanze congiunte dei collegi. La sezione in adunanza congiunta approva entro il 30 novembre di ciascun anno, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, il programma di controllo da espletare nell'anno successivo. Ciascun magistrato è istruttore e relatore delle indagini previste dal programma di controllo ed a lui assegnate dal presidente della sezione.

4. I collegi e l'adunanza congiunta deliberano con un numero minimo, rispettivamente, di sette e di undici componenti.

5. n presidente cura il coordinamento dell'attività della sezione anche avvalendosi di magistrati assegnati agli uffici di cui all'art. 8; cura, altresì, i necessari raccordi con i presidenti delle sezioni regionali interessate relativamente a quelle indagini su amministrazioni dello Stato che presentano, comunque, connessioni per materia. La sezione si avvale del supporto di una segreteria è preposto un dirigente

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