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Deliberazione Corte dei conti 16.06.2000, n. 14

Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (G.U. 06.07.2000, n. 156)

Art. 8 - Gli uffici di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

1. Il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato è esercitato, a norma dei commi 4, 6, 8, 9 e 12 dell'art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, da magistrati assegnati dal Consiglio di presidenza ai seguenti uffici: a) ufficio di controllo sui ministeri istituzionali; b) ufficio di controllo sui ministeri economico-finanziari; c) ufficio di controllo sui ministeri delle attività produttive; d) ufficio di controllo sui ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio; e) ufficio di controllo sui ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali.

2. Gli uffici di controllo di cui al co. l, esercitano il controllo sulla gestione dei ministeri secondo il criterio di ripartizione indicato all'art. 4, co. 2. Gli uffici di cui al co. l, lett. b) e c), esercitano, inoltre, rispettivamente, il controllo sulla gestione delle contabilità di tesoreria, spese fisse e debito vitalizio e sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di rotazione.

3. Il controllo sulle entrate, sulla esecuzione delle sentenze di condanna della Corte, sull'officina carte valori, Zecca e magazzini dello Stato è svolto da apposita articolazione operante all'interno dell'ufficio di cui al comma l, lettera b), cui il Consiglio di presidenza assegna un congruo numero di magistrati.

4. Le indagini e le attività istruttorie ad esse correlate si estendono a tutti i soggetti pubblici interessati al fenomeno gestorio, anche indipendentemente dalla ripartizione delle competenze di cui al comma 2.

5. A ciascun ufficio di controllo è assegnato un congruo numero di personale amministrativo, cui è preposto un funzionario di area C con caratteristiche professionali corrispondenti alle declar

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