Legge provinciale Provincia autonoma di Bolzano 29.06.2000, n. 12
1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 dello Statuto di autonomia, le norme della presente legge si applicano ai circoli delle scuole elementari ed agli istituti di istruzione secondaria ed artistica a carattere statale della provincia, di seguito denominati istituzioni scolastiche o scuole.
2. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di cui all'articolo 2, comma 4, adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni della presente legge relative alla determinazione dei curricoli, all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione.
3. L'ordinamento delle scuole materne provinciali si orienta in base ai principi dell'autonomia scolastica come definiti dalla presente legge.
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