Legge provinciale Provincia autonoma di Bolzano 29.06.2000, n. 12
1. Le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e delle alunne e disciplinano, a norma delle disposizioni vigenti, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la valutazione e la disciplina, secondo quanto previsto in materia dallo statuto degli studenti e delle studentesse. Le scuole disciplinano, altresì, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti scolastici e formativi e la partecipazione a progetti territoriali e internazionali.
2. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni relative all'amministrazione del bilancio e alla gestione del patrimonio e delle strutture. Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le modalità di esercizio ed ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale, come pure all'effettuazione delle spese in economia.
3. A decorrere dal 1º settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite tutte le competenze in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale docente con esclusione delle seguenti:
1) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti
territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
2) reclutamento del personale docente con rapporto a tempo indeterminato;
3) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
4) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente provinciale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
5) corresponsione di emolumenti al personale docente e direttivo;
6) trattamento di previd
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