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Legge provinciale Provincia autonoma di Bolzano 29.06.2000, n. 12

Autonomia delle scuole. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2000, n. 29 - Supplemento n. 2.

Art. 12 - Autonomia finanziaria

1. Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono, in quanto spettanti ai sensi della normativa vigente:

1) le assegnazioni della Provincia;

2) le assegnazioni dei comuni;

3) le tasse scolastiche determinate dalla Giunta provinciale e i contributi degli alunni e delle alunne;

4) i contributi di altri enti e istituzioni, di imprese o privati;

5) i proventi derivanti da convenzioni stipulate dalle istituzioni scolastiche ovvero da alienazioni di beni disponibili;

6) donazioni, eredità e legati, proventi e erogazioni liberali;

7) ogni altra entrata di natura economica, di qualsiasi titolo.

2. Le assegnazioni della Provincia per il finanziamento dell'attività scolastica sono distinte in assegnazioni ordinarie e straordinarie. Le assegnazioni sono disposte sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale.

3. La Giunta provinciale determina le assegnazioni ordinarie sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni, tenendo conto della entità e complessità della singola scuola.

4. Le assegnazioni straordinarie sono finalizzate alla copertura di spese imprevedibili o alla realizzazione di progetti di particolare complessità.

5. La Provincia e i Comuni nell'ambito delle loro competenze, garantiscono a tutte le istituzioni scolastiche una dotazione di base finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento dell'attività scolastica.

6. Le assegnazioni ordinarie della Provincia sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun tipo e indirizzo di scuola.

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