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Legge provinciale Provincia autonoma di Bolzano 29.06.2000, n. 12

Autonomia delle scuole. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2000, n. 29 - Supplemento n. 2.

Art. 13 - Qualifica e competenze del dirigente scolastico e della dirigente scolastica

1. Contestualmente all'acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche, ai capi d'istituto che abbiano frequentato, ai sensi delle vigenti disposizioni, apposito corso di formazione è conferita la qualifica dirigenziale.

2. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è titolare delle relazioni sindacali. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica è il superiore del personale assegnato all'istituzione scolastica autonoma dalla Provincia e dai Comuni.

3. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e le migliori condizioni per l'apprendimento nonché la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'attuazione del diritto all'apprendimento degli alunni e delle alunne, per l'esercizio della libertà d'insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica e per l'esercizio della libertà educativa delle famiglie, in quanto diritto primario.

4. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In conformità al piano dell'offerta formativa, alle disposizioni vigenti ed ai principi e criteri stabiliti con contrattazione collettiva il dirigente scolastico o la dirigente scolastica attribuisce al personale della scuola le funzioni da svolgere.

5. In base ai criteri generali deliberati dal consig

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