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Legge provinciale Provincia autonoma di Bolzano 29.06.2000, n. 12

Autonomia delle scuole. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2000, n. 29 - Supplemento n. 2.

Art. 14 - Coordinamento delle competenze

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

2. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica esercita le funzioni di cui all'articolo 13 nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa assume funzioni di coordinamento dei servizi di segreteria, di contabilità e dei servizi ausiliari, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica.

5. I profili professionali del personale non docente e le relative qualifiche sono ridisegnati al fine di adeguarli alle esigenze delle scuole autonome. Le istituzioni scolastiche concorrono, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione culturale e professionale del relativo personale.

6. Il personale della scuola, i genitori, gli studenti e le studentesse partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia nell'ambito delle rispettive responsabilità.

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