Legge provinciale Provincia autonoma di Bolzano 29.06.2000, n. 12
1. La Giunta provinciale stabilisce con cadenza triennale la dotazione organica complessiva dei ruoli provinciali del personale dirigente, docente, educativo nonché amministrativo ed assistente, sentite le organizzazioni sindacali.
2. L'organico complessivo del personale docente comprende anche posti da utilizzare per l'integrazione degli alunni e delle alunne in situazione di handicap, per iniziative complementari ed integrative, anche in riferimento all'articolo 6, comma 3, lettera d), per attività di supporto dei processi educativi e formativi, per lo sviluppo dell'innovazione e della sperimentazione, per interventi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica.
3. Entro il limite della dotazione organica complessiva di cui al comma 1 gli intendenti scolastici competenti determinano gli organici funzionali delle singole istituzioni scolastiche in base
ai criteri emanati dalla Giunta provinciale.
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