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Legge provinciale Provincia autonoma di Bolzano 29.06.2000, n. 12

Autonomia delle scuole. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2000, n. 29 - Supplemento n. 2.

Art. 16 - Sistema di valutazione

1. La valutazione del sistema scolastico provinciale si realizza nelle forme della autovalutazione delle scuole e della valutazione esterna effettuata dal comitato provinciale di cui all'articolo 17.

2. Le istituzioni scolastiche autonome verificano il proprio rendimento con adeguate procedure e strumenti e si autovalutano comparando, eventualmente anche con il supporto di consulenti esterni, i risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati nel proprio piano dell'offerta formativa nonché con gli standard di apprendimento relativi alle competenze degli alunni e delle alunne e quelli relativi alla qualità del servizio stabiliti ai sensi dell'articolo 5.

3. La valutazione esterna ha come scopo la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del sistema scolastico nel suo complesso, nelle sue articolazioni e nelle istituzioni scolastiche, l'esame degli effetti delle scelte di politica scolastica e norme legislative nel settore scolastico nonché della idoneità dei programmi, delle sperimentazioni e delle altre iniziative progettuali al fine del miglioramento dell'offerta formativa. La valutazione è inquadrata nel contesto nazionale ed internazionale utilizzando tra l'altro indicatori, procedure e strumenti comuni adottati nei diversi paesi.

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