Legge provinciale Provincia autonoma di Bolzano 29.06.2000, n. 12
1. Per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle località ladine è istituito il rispettivo comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico, i cui componenti sono nominati dalla Giunta provinciale.
2. Ogni comitato è formato da esperti qualificati nel campo della formazione e della valutazione, dei quali almeno la metà scelti al di fuori dal settore scolastico della provincia, degli istituti pedagogici provinciali e dell'amministrazione provinciale. Il numero dei componenti in ogni caso non può essere superiore a nove.
3. I comitati provinciali coordinano le proprie attività attraverso appositi incontri da tenersi almeno due volte nel corso dell'anno scolastico e collaborano con il corrispondente servizio nazionale nonché con analoghe istituzioni estere.
4. I comitati provinciali si avvalgono per la realizzazione delle loro attività di propri nuclei operativi.
5. Competenze, sede e modalità di funzionamento di ciascun comitato e dei nuclei operativi di supporto sono stabilite con regolamento di esecuzione.
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