Legge provinciale Provincia autonoma di Bolzano 29.06.2000, n. 12
1. La Giunta provinciale, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, approva i diplomi e i modelli di certificazione per le scuole di ogni ordine, tipo e grado.
2. Le certificazioni indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa e liberamente scelte dagli alunni e dalle alunne e debitamente certificate.
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