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Legge provinciale Provincia autonoma di Bolzano 29.06.2000, n. 12

Autonomia delle scuole. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2000, n. 29 - Supplemento n. 2.

Art. 19 - Calendario scolastico

1. L'anno scolastico ha inizio il 1º settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

2. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni, ridotti nelle scuole con orario settimanale diviso su cinque giorni in proporzione al numero delle settimane di lezione e tenendo invariato il numero complessivo di ore annuali.

3. La Giunta provinciale, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, fissa il termine delle lezioni e il calendario degli scrutini finali e degli esami; emana inoltre direttive in ordine all'inizio delle lezioni, alle vacanze e interruzioni delle lezioni nonché alle iniziative parascolastiche, compresi gli scambi degli alunni e delle alunne.

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