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Legge provinciale Provincia autonoma di Bolzano 29.06.2000, n. 12

Autonomia delle scuole. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2000, n. 29 - Supplemento n. 2.

Art. 22 - Norme transitorie

1. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il 15 per cento del relativo monte orario annuale.

2. Al fine di garantire il regolare e tempestivo esercizio da parte delle istituzioni scolastiche dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, fino a quando non saranno approvate le leggi provinciali di cui all'articolo 5, comma 1, i provvedimenti contemplati dall'articolo 5, comma 1, sono adottati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione.

3. Fino a quando non sono emanati i regolamenti d'esecuzione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 8, continuano ad applicarsi le vigenti istruzioni amministrativo-contabili provinciali.

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