IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge provinciale Provincia autonoma di Bolzano 29.06.2000, n. 12

Autonomia delle scuole. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2000, n. 29 - Supplemento n. 2.

Art. 23 - Abrogazione e modifica di disposizioni legislative

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 5, 16 e 17 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22;

b) la legge provinciale 17 agosto 1979, n. 13;

c) l'articolo 15 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13;

d) l'articolo 4, i commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 5, gli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25;

e) l'articolo 15, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, l'articolo 16 e l'articolo 24-bis della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20;

f) l'articolo 6 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2;

g) la legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49;

h) il comma 4 dell'articolo 75 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8;

i) i primi due periodi del comma 2, nonché i commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37;

j) il comma 5 dell'articolo 21-sexies della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20.

2. Sono modificate le seguenti disposizioni:

a) al comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25 le parole: "e per l'attuazione di progetti pedagogico-didattici nella scuola" sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sono soppresse le parole: "ed alle scuole".

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.